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Lo sportello SOS franchising e la Camera di Conciliazione

Lo sportello SOS franchising ha lo scopo di raccogliere le richieste di aiuto che arrivano dal mondo del franchising per gli eventuali contenziosi che si aprono tra le parti.

SOS franchising raccoglie le segnalazioni, contatta gli autori, elabora riposte caso per caso, propone soluzioni.

La CAMERA DI CONCILIAZIONE rientra in questo ambito di intervento della Federazione e propone un servizio più articolato, avanzato e complesso.

La Camera di Conciliazione per il Franchising, infatti, ha funzioni di composizione conciliativa extra-giudiziale di controversie tra franchisor e franchesee, aderenti o meno alla Federazione Italiana Franchising, con il vantaggio di ridurre enormemente i tempi e i costi rispetto alla giustizia ordinaria

 


Sono due servizi realizzati dal team FIF che operano ex post. Dunque, per le situazioni già in essere. Per ridurre l’area di possibile contenzioso è, pertanto, consigliabile, a tutti coloro che si apprestano ad avviare un’ attività in franchising, di attenersi ad alcune regole fondamentali, prima di firmare un contratto. E’ un suggerimento che vale sia per i franchisor che per i franchesee. A loro diciamo che per delimitare le aree di potenziali contenziosi sarebbe opportuno farsi assistere dalla Federazione in fase precontrattuale e che il contratto di franchising oggi, in Italia, rientra tra quelli espressamente disciplinati, in modo organico e completo, dalla disposizione di legge 129/04. Pertanto un ruolo centrale assume, nell'ambito della regolamentazione tutta la fase dei rapporti pre-negoziali in franchising, scanditi da specifici obblighi che ne sostanziano la validità, e la libera pattuizione delle parti alla luce della legge 129/04 .

Si tratta di previsioni legislative che, in linea generale, si pongono l'obiettivo di definire la cornice dei rapporti negoziali tra franchisor e franchesee, lasciando alla piena libertà delle parti di sostanziarne i contenuti e le modalità di esplicazione.

Alla luce di quanto sopra gli operatori, in linea generale, per procedere correttamente alla stipula di un contratto possono allo stato comunque contare su almeno quattro indirizzi di riferimento costituiti da:

LEGGE 129/04, in cui viene tracciato il buon franchising, stabilita la definizione del contratto di affiliazione commerciale e normati i comportamenti pre-contrattuali.

CODICE DEONTOLOGICO DI FIF, particolarmente attento agli interessi dei franchisee nell'interesse superiore del franchising, contiene delle regole flessibili mantenendo molto rigido però i principi fondamentali della cooperazione, della collaborazione, del dialogo e dell'equilibrio di diritti e doveri delle parti;

REGOLAMENTO CEE 4087/88 che, anche se oggi non più in vigore, ha avuto il merito di tracciare una via maestra di riferimento anche per le decisioni giurisprudenziali che hanno costituito il quadro normativo di principio;

REGOLAMENTO CEE 2790/99, insieme alle Linee Direttrici sulle restrizioni verticali emanate anche essi dalla Commissione Europea, rappresenta il nuovo quadro normativo per il franchising in Europa. Il franchising rientra nell'ambito di applicazione di questo Regolamento in quanto accordo di restrizione verticale che contempla gli obblighi di non concorrenza in relazione ai prodotti oggetto dell'accordo di franchising e che contiene precise indicazioni relativamente alle località d'insediamento o alle zone di competenza esclusiva.

IL SERVIZIO SOS FRANCHISING E LA CAMERA DI CONCILIAZIONE
 Nei sempre più numerosi casi di contenzioso tra franchesee e franchisor, le procedure che possono essere utilizzate sono:

•procedure giudiziali, davanti al Tribunale competente per territorio;
•procedure conciliative, davanti ad uno o più conciliatori, designati dalle parti. In alternativa
•Attivazione dello sportello Sos franchising con richiesta di parere pro- veritate emesso dai legali della Federazione, che può rivestire un valore di riferimento all’interno del contenzioso, ma non di risoluzione.

La procedura conciliativa in particolare, è spesso prevista nelle architetture contrattuali di affiliazione. Le differenze sostanziali tra i due sistemi di risoluzione della controversia sono: la durata per il primo, a volte addirittura insopportabile, per un quadro di riferimento in rapida evoluzione; il costo per il secondo, certamente più conveniente per ragioni di lite sostanziose.

Di fronte a questo quadro è oltremodo auspicabile che la parte offesa, prima di avviare un contenzioso - sia davanti ad un tribunale sia davanti ad una Camera di Conciliazione - abbia davanti a sé una visione, il più chiara possibile, relativamente alle problematiche legali da affrontare nonché ai rischi da assumere nei confronti dell'altra parte.

Per rispondere a questa esigenza, la FIF - FEDERAZIONE ITALIANA DEL FRANCHISING E DEL PARTENARIATO, aderente alla Confesercenti Nazionale, unica associazione del franchising che raggruppa sia franchisor sia franchesee, si è posta il problema di individuare una soluzione che favorisca comunque "il buon franchising" ed ha avviato nel proprio sito lo sportello SOS FRANCHISING e il servizio della Camera di Conciliazione

TALE SERVIZIO E' ARTICOLATO SU DUE LIVELLI:
•1) Attivazione dello sportello Sos Franchising e RILASCIO DI UN "PARERE PRO VERITATE"

•2) ATTIVAZIONE DELLA "CAMERA DI CONCILIAZIONE" Modalità di accesso al servizio SOS FRANCHISING - PARERE PRO VERITATE

Chi ritiene di aver subito un torto, o di avere ragioni per lamentare comportamenti scorretti da parte del proprio partner franchising, potrà inviare un messaggio di richiesta di aiuto all'indirizzo e-mail: fif@confesercenti.it, oggetto SOS Franchising, descrivendo succintamente i fatti e le problematiche emerse nel rapporto con il partner, nonché indicando un proprio recapito telefonico.

Contemporaneamente per posta, potrà inviare all'indirizzo FIF-Confesercenti, Via Nazionale n. 60, 00184 Roma, una copia del contratto di franchising di riferimento e di ogni altra documentazione che riterrà utile. Tali documenti verranno mantenuti riservati da FIF e non saranno restituiti al mittente.

Se necessario i consulenti di FIF potranno contattare telefonicamente il mittente per chiedere informazioni e/o documentazione integrativa sul caso. Gli esperti Fif rilasceranno un parere verbale. Se l’interessato richiede un parere scritto, allora dovrà attivare la procedura SOS FRANCHISING PARERE PRO VERITATE. Per accedere al servizio “SOS FRANCHISING PARERE PRO VERITATE” la procedura è la seguente :

il socio Franchisee: dovrà effettuare un bonifico di Euro 500,000 sul c/c n°. 1412071 c/o Banca Monte dei Paschi di Siena, Ag. 4 - Via Napoleone III, 2 - 00186 Roma - ABI 01030 CAB 03204 intestato alla Federazione Italiana del Franchising. il socio Franchisor: dovrà effettuare un bonifico di Euro 2.000,00 sul c/c n°. 1412071 c/o Banca Monte dei Paschi di Siena, Ag. 4 - Via Napoleone III, 2 - 00186 Roma - ABI 01030 CAB 03204 intestato alla Federazione Italiana del Franchising. Gli esperti della FIF, ricevuti i materiali, elaboreranno il parere richiesto rilasciato su carta della Federazione.


Modalità di accesso al servizio - CAMERA DI CONCILIAZIONE

L’istanza di conciliazione deve essere avanzata alla FIF tramite mail o posta a/r, congiuntamente dalle parti interessate, e viene successivamente proposta con atto depositato dalle parti presso la sede della Segreteria della Camera di Conciliazione, secondo il regolamento della stessa, che disciplinerà lo svolgersi del tentativo di conciliazione. L’istanza di conciliazione deve contenere: -l’indicazione della Camera di Conciliazione per il Franchising -l’indicazione delle parti istanti ed eventualmente dei procuratori che le rappresentano; -l’esposizione sommaria dei fatti, della domanda e delle eccezioni; La segreteria della Camera di Conciliazione per il Franchising, entro sette giorni dal deposito dell’istanza, fissa il giorno nel quale avrà luogo il procedimento di conciliazione. Il conciliatore designato, prima di assumere l’incarico, sottoscrive una dichiarazione di indipendenza dal procedimento affrontato. Nel giorno fissato, le parti devono comparire personalmente e possono farsi assistere da un procuratore. Il Conciliatore, su istanza congiunta delle parti, può fissare un nuovo giorno per la prosecuzione della discussione. Il Conciliatore formula la proposta transattiva. Se la conciliazione non riesce, se ne da atto in un processo verbale sottoscritto dalle parti ovvero sola da quella più diligente. Il Conciliatore vi appone anche la propria sottoscrizione. Ciascuna parte al momento della richiesta della conciliazione è tenuta a versare i seguenti diritti di segreteria:
Aderente FIF Euro 100
Non aderente FIF Euro 200

 Nel caso in cui non si raggiunga la conciliazione, ogni parte è tenuta a versare ulteriori 100 Euro. Nell’ipotesi di soluzione positiva della conciliazione, in percentuale uguale a carico delle parti coinvolte, è previsto per il conciliatore un compenso (oltre IVA e contributi previdenziali) composto da una parte fissa pari ad Euro 200 più una parte variabile determinata dalla seguente tabella:
 

Valore della controversia

Aliquota da applicare allo scaglione

 

 

Fino a 10.000 euro

2/1000

Tra 10.000 e 50.000 euro

1,5/1000

Tra 50.000 e 100.000 euro

1,0/1000

Tra 100.000 e 200.000 euro

0,5/1000

Tra 200.000 e 500.000 euro

0,7/1000

Oltre 500.000 euro

0,9/1000


 
Indirizzo E mail: fif@confesercenti.it

Condizioni di servizio